3. ATTIVITA' DI TIRO
3.1.1 L'attività di tiro, sia essa ludica, di addestramento, di allenamento o gara, è suddivisa in attività a fuoco condotta con munizioni a proiettile o palla non blindata, attività a fuoco con palla blindata o camiciata, attività ad avancarica e attività ad aria compressa.
3.1.2 Attività di tiro a fuoco con munizionamento a palla o pallini non totalmente blindati deve essere svolta esclusivamente nei settori a 25 m e 50m con le armi che, unitamente al calibro impiegato, eroghino un’energia cinetica alla fonte non superiore ai valori previsti d’omologazione dell’impianto stesso fatto salvo ulteriori restrizioni emanate dal C.D.
3.1.2 Attività di tiro a fuoco con munizionamento a palla blindata fuori dai casi previsti dalle condizioni d’abilitazione dell’impianto di tiro, può essere svolta esclusivamente dal personale in forza a Corpi armati o Forze armate dello Stato durante le attività addestrative di reparto.
3.1.3 Attività ad aria compressa è svolta principalmente nella palestra a 10 metri e, in occasione di particolari eventi sportivi, anche in altre aree abilitate.
All’interno dell’impianto a 10m è vietato l’impiego di proiettili con punta o nucleo in metallo diverso dal piombo o comunque in grado di generare rimbalzi contro il parapalle.
All’interno dell’impianto stesso è altresì vietato l’impiego di armi che, unitamente al munizionamento impiegato, eroghino un’energia cinetica del proiettile superiore ai 15 Joule.
3.1.4 Svolgimento della attività di tiro.
Prima di iniziare l'attività di tiro ciascun tiratore deve regolarizzare il pagamento dovuto per il sevizio richiesto presso lo sportello distribuzione armi e munizioni salvo per l’impianto a 10m ove tale incombenza può essere effettuata anche in loco.
Successivamente, il tiratore deve presentarsi al personale di servizio per l'assegnazione del settore e della linea di tiro nonché, per l’obbligatoria compilazione del registro delle frequenze predisposto dalla Sezione a norma di legge.
Il Commissario, Direttore/Istruttore di Tiro devono accertarsi che il tiratore sia in possesso della documentazione prevista costituita dalla ricevuta di versamento della quota per l’impiego della linea di tiro ovvero, il possesso dei buoni o abbonamenti all’uopo predisposti.
3.1.5 Registrazione dell'attività svolta e delle cartucce consumate.
Presso ogni impianto di tiro è disponibile un registro regolamentare delle frequenze predisposto ai sensi di legge dove ogni tiratore, prima dell’inizio della sessione di tiro e, a pena di mendacio, indicherà le proprie generalità, la marca, la matricola, il calibro e il proprietario dell'arma usata, l'ora di inizio e termine dell'attività di tiro nonché, il numero e il calibro delle cartucce consumate.
Il tiratore deve apporre una firma per esteso nell’area ivi predisposta.
Per il tiro ad avancarica deve essere registrato, al posto delle cartucce consumate, la quantità di polvere nera usata.
La compilazione del registro può essere effettuata dal personale di servizio su indicazione del tiratore ovvero, dal tiratore stesso dietro la supervisione del personale addetto presente nell’impianto di tiro.